fondo nuove competenze; sostegno alle impresi; fondi

FONDO NUOVE COMPETENZE 2023

CHE COS’È

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR.

FINALITÁ

Contributi a fondo perduto alle Imprese per favorire l’acquisizione di nuove e maggiori competenze per favorire la crescita aziendale o la professionalizzazione dei lavoratori destinati a ricollocazione avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale

DESTINATARI

Datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori

Tali datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale per tutta la durata del percorso, dalla presentazione alla rendicontazione;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici. Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
VANTAGGI PER LE IMPRESE

Il fondo finanzierà:

  • la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
  • gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
  • la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

L’istanza potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata My ANPAL a partire dal giorno 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023

I progetti formativi dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.

Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

COSA SERVE
  • anagrafica del datore di lavoro;
  • anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
  • accordo collettivo di rimodulazione (Si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti)
  • progetto formativo per l’accrescimento delle competenze
  • dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze
CONTENUTI DEGLI ACCORDI

Gli accordi devono prevedere

  1. il numero dei lavoratori coinvolti;
  2. il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo;
  3. il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
  4. i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle 7 professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti:

a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;

b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;

c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;

d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;

e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;

f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tutto a saldo attraverso un’unica soluzione o possibilità di richiedere un’anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettiva ammissione a contributo, inserendola sulla piattaforma informatica My ANPAL.

RICHIESTA DEL SALDO

Da richiedere tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Le richieste di saldo presentate oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione e il contributo sarà ritenuto inammissibile.

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